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NEWS

Determina n. 03/2011 del 06/04/11

 

 

I casi per i quali le imprese sono passibili di dette sanzioni sono i seguenti:

 

- Mancata risposta nei termini (30 giorni) alle richieste di informazioni da parte dell’Autorità (ai sensi dell’art. 6, comma 9 del Codice).

 

- Mancata comunicazione (entro 30 giorni dal loro verificarsi) all’Autorità delle variazioni intervenute dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 comma 1 e 39 commi 1 e 2 del Codice (fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, presenza di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, violazione del divieto di intestazione fiduciaria, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza, grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori, violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, situazione di controllo)

 

- Mancata comunicazione (entro 30 giorni dal loro verificarsi) all’Autorità della variazione della Direzione Tecnica (art. 87 comma 6).

 

In allegato alla presente troverete sia il testo completo della Determina n. 3 del 06/04/2011 (chiarimenti in ordine all’applicazione delle sanzioni alle imprese previste dall’articolo 74 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) che l’Allegato 1 (per la segnalazione, ai fini dell’inserimento nel casellario informatico, delle variazioni di cui all’articolo 74, comma 6, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

 

Nel ricordarVi che le variazioni di cui sopra dovranno essere comunicate anche alla SOA affinché si possa adempiere per tempo alle variazioni di rito, le nostre strutture restano a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti si rendessero necessari, e cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

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